Le funzioni del Magistrato Distrettuale
Il magistrato distrettuale (legge 13 febbraio 2001 n.48), requirente e giudicante presso ogni distretto di Corte di Appello e Procura Generale sostituisce, escluse le funzioni direttive e semidirettive, altri magistrati assenti dal servizio per evitare significativi disservizi.
I casi previsti in cui si può provvedere alla sostituzione del magistrato titolare dell'Ufficio (purchè non dirigente) con il magistrato distrettuale sono i seguenti:
aspettativa per malattia;
astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità;
congedo parentale;
scopertura di organico durante il tempo necessario all'esecuzione di un trasferimento già deliberato;
sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare;
esonero dalle funzioni giudiziarie per nomina a componente della commissione esaminatrice per il concorso in magistratura.
L'organico dei magistrati distrettuali, suddivisi per distretto e tra giudicanti e requirenti, viene determinato con decreto dal Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, in base alle medie statistiche di assenze dei magistrati verificatesi negli uffici del distretto nei due anni precedenti, è soggetta ad una revisione biennale sulla base degli stessi parametri.
A tale ruolo non possono essere destinati uditori giudiziari.
Il C.S.M., con Circolare 4 luglio 2003, ha articolato le disposizioni già previste dalla legge sulla designazione dei magistrati in sostituzione, sulle ulteriori attribuzioni dei magistrati distrettuali e sulla messa a concorso dei posti di magistrato distrettuale.
In sintesi tali disposizioni possono essere così riassunte:
L'Ufficio di appartenenza del magistrato distrettuale è la Corte di Appello ovvero la Procura Generale del distretto. L'adozione dei provvedimenti relativi alla loro utilizzazione e alla gestione del rapporto spetta pertanto al Presidente della Corte di Appello e al Procuratore Generale se trattasi di magistrato distrettuale requirente. Sede di servizio è considerato il capoluogo del distretto di Corte di Appello.
I magistrati distrettuali devono essere utilizzati in sostituzione di magistrati assenti nei casi tassativi sopra indicati. Solo in mancanza di tali presupposti possono essere inviati in applicazione presso un ufficio del distretto, in via del tutto residuale possono essere adibiti ad attività di ausilio alle funzioni del Consiglio Giudiziario (attività che dovranno essere specificamente indicate e che non potranno comprendere le funzioni di verbalizzazione delle sedute e le incombenze che fanno carico al personale amministrativo).
L'assegnazione può riguardare funzioni sia di primo grado sia di appello.
E' esclusa l'assegnazione del magistrato per sopperire ad assenze determinate da altre forme di congedi ordinari (quali le ferie) o straordinari o a vacanze di organico.
La necessità di una stabilità delle funzioni del magistrato distrettuale ha portato a determinare dei periodi minimi di permanenza: quindici giorni per l'aspettativa per motivi di salute, un mese per i casi di congedo parentale o per motivi familiari. Le assenze per periodi più brevi devono essere fronteggiate mediante l'impiego del supplente previsto dalla tabella infradistrettuale. Sono anche stabiliti periodi massimi di permanenza: sei mesi per l'aspettativa per motivi di salute, un anno nel caso di aspettativa per motivi di famiglia. L'assegnazione non può essere disposta per sostituire contemporaneamente più magistrati assenti.
La designazione dei magistrati distrettuali deve seguire criteri predeterminati sin dal momento della formazione delle tabelle (biennali) di organizzazione degli uffici. Qualora siano previste più unità di magistrato distrettuale la scelta del magistrato da assegnare e dell'Ufficio di assegnazione dovrà avvenire sulla base di tali criteri, tenendo conto delle concrete attitudini dei magistrati, (favorendo, ove possibile, la corrispondenza tra la qualifica e le funzioni da svolgere), della loro anzianità di ruolo e di servizio, nonché di eventuali situazioni di incompatibilità.
La designazione avviene con la stessa procedura tabellare: provvedimento del Presidente della Corte di Appello o del Procuratore Generale che ha immediata efficacia, comunicazione ai magistrati interessati ed agli uffici che hanno presentato segnalazione e richiesta, deposito presso il Consiglio Giudiziario, eventuali osservazioni, parere del Consiglio Giudiziario, delibera del C.S.M.
In caso i magistrati contemporaneamente assenti dal servizio siano in numero superiore ai magistrati distrettuali in organico la scelta dell'ufficio cui destinare il magistrato dovrà essere adeguatamente motivata e avvenire sulla base delle concrete esigenze di servizio, comparate in relazione al carico di lavoro, alle materie trattate dai magistrati assenti, alla prevedibile durata dell'assenza. La revoca dell'assegnazione per esigenze sopravvenute (ovvero assenza di altro magistrato) è possibile solo eccezionalmente. La revoca dell'applicazione o della destinazione al Consiglio Giudiziario è possibile qualora si presenti una nuova assenza che rientri nei casi tassativi previsti dalla legge.